LA NUDA PROPRIETA’

Il codice civile (articoli da 978 a 1020) consente di scindere in due la proprietà: da una parte l’usufrutto, cioè il diritto di utilizzare il bene vita natural durante, dall’altra la nuda proprietà, cioè la proprietà senza il diritto di utilizzo.
Alla morte dell’usufruttuario la nuda proprietà e l’usufrutto si riuniscono riformando la piena proprietà, della quale si può disporre liberamente.
Il “nudo proprietario” non deve dichiarare la rendita dell’immobile nel modello “Unico” in quanto chi usa il bene è l’usufruttuario.

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