Esenzione Ici e pertinenze
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Come è noto, gli immobili che sono adibiti ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell’Ici (Imposta Comunale sugli Immobili) dal 2008 e già dal 2007 godevano di un’aliquota ridotta.
Queste agevolazioni vanno, naturalmente, estese anche alle pertinenze, cioè quegli immobili che l’art. 817 del Codice Civile definisce come le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Si tratta, di solito, di immobili come box auto, cantine e soffitte che hanno funzione accessoria rispetto alla casa.
Alcuni Comuni hanno adottato dei Regolamenti Ici che limitano l’estensione delle agevolazioni ad una sola pertinenza.
Una sentenza della Corte di Cassazione affermava che le aree pertinenziali non sono soggette ad autonoma tassazione, in quanto sono immobili la cui natura è giustificata in funzione del ruolo di ornamento ed accessorio di un’altra e non ha alcun significato il fatto che siano individuate catastalmente in maniera autonoma.