Iva agevolata su manutenzione ordinaria e straordinaria
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Iva sulla casa
Si applica l’ aliquota ridotta ai soli beni denominati ”beni finiti” acquistati da un soggetto che li impiega direttamente in una delle realizzazioni ”agevolate”, sia che costruisca ”in economia” sia che esegua lavori i appalto e subappalto.
Quindi tutti i beni che si trovino nel penultimo anello della fase di commercializzazione non possono beneficiare dell’ aliquota ridotta (per esempio, usufruisce dell’ aliquota ridotta la cessione di infissi da parte di un commerciante a un privato che costruisce una casa di abitazione con le caratteristiche non di lusso, mentre gli stessi infissi acquistati da un commerciante presso un grossista dovranno essere assoggettati ad aliquota ordinaria).
In particolare, si applica l’ aliquota del 4% per la vendita di prodotti finiti relativi alla costruzione dei cosiddetti edifici Tupini (articolo 13 della legge 408 / 1949), delle costruzioni rurali a destinazione abitativa (inseriti alla voce n. 24 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633 / 1972).
L’ aliquota del 10% si applica, invece, per la vendita di prodotti finiti forniti per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’ articolo 4 della legge 847 / 1964 (integrato dall’ articolo 44 della legge 865 / 1971), oltre che per la cessione di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’ articolo 31 della legge 457 / 1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo (in pratica si escludono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) di cui alla voce n. 127 – terdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633 / 1972.
Il criterio discriminante per l’ eventuale applicabilità di aliquote agevolate nel caso di materie prime o semilavorate è nel tipo di contratto che intercorre tra le parti ovvero se prestazione di servizi dipendente da contratto di appalto oppure cessione di beni con o senza prestazione accessoria della posa in opera.
Se si tratta di appalto, è applicabile l’ aliquota Iva ridotta anche in presenza di materie prime o semilavorate impiegate per la realizzazione dell’ opera commissionata dal cliente (per esempio un impianto idrosanitario, di riscaldamento, elettrico, eccetera), precisamente il 4% per interventi di cui alla voce n. 39 della tabella A, parte II, e del 10% per gli interventi previsti dalle voci 127 – septies, 127 – duodecies, 127 – quaterdecies della tabella A, parte III, nonché per gli interventi edilizi previsti dall’ articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 488 / 1999 (esplicitati al paragrafo n. 4 della circolare 71 / 2000).
Con riferimento a tale ultima disposizione di natura derogatoria, sempre prorogata nel corso degli anni, va ricordato che la legge 191 / 2009 (Finanziaria 2010) l’ ha resa stabile, prevedendo ”a regime” l’ aliquota ridotta del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie (lettere a) e b) dell’ articolo 31 della legge 457 /1978) effettuate su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
In tal caso, l’ applicazione dell’ aliquota ridotta è condizionata dall’ eventuale impiego dei ”beni significativi” individuati dal Dm 29 / 12 / 1999 (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’ aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza).
In pratica, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene significativo e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’ aliquota ridotta.
Il valore residuo del bene, invece, va assoggettato all’ aliquota ordinaria del 20 per cento.
Fonte by FiscoOggi.it
Foto by www.asppiroma.it