Chiarimenti dall’Agenzia dell’Entrate: bonus prima casa
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Acquisto prima casa
Benefici fiscali per la prima casa riconosciuti anche per l’ acquisto di pertinenze ad abitazione comprata senza usufruire dell’ agevolazione e per l’ ampliamento
Il contribuente non perde l’ agevolazione se vende la casa acquistata da meno di 5 anni e la riacquista entro un anno all’ estero.
Queste le principali novità contenute nella Circolare n. 31 / E del 7 giugno 2010 dell’ Agenzia delle Entrate, contenente le risposte ad una serie di dubbi interpretativi sull’ applicazione delle agevolazioni prima casa, di cui alla Nota II-bis all’ art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131 / 1986.
In particolare, l’ Agenzia in merito alle agevolazioni fiscali per l’ acquisto della prima casa ha fornito i propri chiarimenti sulle seguenti ipotesi:
- acquisto di un box da destinare a pertinenza di immobile abitativo acquistato prima dell’ istituzione dei benefici prima casa: in tal caso, l’ Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’ agevolazione, nonostante il punto 3, della citata Nota II-bis e la C.M. n.19 / E / 2001 richiedano espressamente, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale per le pertinenze, che l’ abitazione principale sia stata acquisita con gli stessi benefici.
Un’ interpretazione restrittiva, secondo l’ Amministrazione, contrasterebbe, infatti, con l’ obiettivo del Legislatore che è quello di agevolare l’ acquisto delle case non di lusso e delle sue pertinenze, in osservanza al principio costituzionale (art.47, comma 2, Cost.) secondo il quale la Repubblica favorisce l’ accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’ abitazione;
- acquisto di una cantina da destinare a pertinenza di un immobile non agevolato perché acquistato allo stato rustico: anche in tal caso, l’ Amministrazione finanziaria ha ammesso le agevolazioni prima casa anche per l’ acquisto di un locale da destinare a pertinenza di un’ abitazione principale per la quale non si è fruito del regime agevolativo perché acquistata allo stato rustico.
In tale ipotesi, con la C.M. 31 / E / 2010, l’ Agenzia ha precisato che, ai fini del godimento del regime di favore, l’ acquirente dovrà dichiarare, nell’ atto di acquisto della pertinenza, di essere in possesso dei requisiti di legge al momento del rogito;
- acquisto di una unità immobiliare per ampliamento di abitazione acquistata senza l’ agevolazione prima casa per difetto dei requisiti: l’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefici prima casa sono riconosciuti anche nell’ ipotesi in cui il contribuente intenda comprare un immobile per ampliare l’ abitazione precedentemente acquistata senza usufruire del regime di favore, per difetto dei requisiti al momento del rogito (nella fattispecie in questione il contribuente era già titolare di un altro appartamento acquisito con il trattamento agevolato).
Lo stesso orientamento è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Sent. n.563, del 22 gennaio 1998, e Sent. n.10981, del 14 maggio 2007) secondo cui ”le agevolazioni prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un’ unica unità abitativa.
Fonte by mondocasablog.it
Foto by mmobiliareblog.it