Iva agevolata su manutenzione ordinaria e straordinaria

Iva sulla casa
Si applica l’ aliquota ridotta ai soli beni denominati ”beni finiti” acquistati da un soggetto che li impiega direttamente in una delle realizzazioni ”agevolate”, sia che costruisca ”in economia” sia che esegua lavori i appalto e subappalto.
Quindi tutti i beni che si trovino nel penultimo anello della fase di commercializzazione non possono beneficiare dell’ aliquota ridotta (per esempio, usufruisce dell’ aliquota ridotta la cessione di infissi da parte di un commerciante a un privato che costruisce una casa di abitazione con le caratteristiche non di lusso, mentre gli stessi infissi acquistati da un commerciante presso un grossista dovranno essere assoggettati ad aliquota ordinaria).
In particolare, si applica l’ aliquota del 4% per la vendita di prodotti finiti relativi alla costruzione dei cosiddetti edifici Tupini (articolo 13 della legge 408 / 1949), delle costruzioni rurali a destinazione abitativa (inseriti alla voce n. 24 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633 / 1972).
L’ aliquota del 10% si applica, invece, per la vendita di prodotti finiti forniti per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’ articolo 4 della legge 847 / 1964 (integrato dall’ articolo 44 della legge 865 / 1971), oltre che per la cessione di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’ articolo 31 della legge 457 / 1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo (in pratica si escludono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) di cui alla voce n. 127 – terdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633 / 1972.
Il criterio discriminante per l’ eventuale applicabilità di aliquote agevolate nel caso di materie prime o semilavorate è nel tipo di contratto che intercorre tra le parti ovvero se prestazione di servizi dipendente da contratto di appalto oppure cessione di beni con o senza prestazione accessoria della posa in opera.