Le tanto attese Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici sono state finalmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 dello scorso 10 luglio, venendo a colmare un vuoto legislativo di oltre 3 anni.
Le Linee guida sono contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, firmato dal Ministro allo Sviluppo Economico Scajola, assieme ai Ministri all’Ambiente Prestigiacomo e alle Infrastrutture Matteoli. Esse fissano a livello nazionale i parametri da seguire per i servizi di certificazione energetica, così come richiesto dalla direttiva 2002/91/CE e fanno seguito al primo dei decreti attuativi del d. lgs 192/05 recentemente emanato, che fissa i criteri da rispettare per certificare il fabbisogno energetico dei nuovi edifici in costruzione e per la ristrutturazione di quelli esistenti.
Hanno lo scopo, tra l’altro, di fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili, utili a valutare la convenienza economica di interventi di riqualificazione energetica da attuare e per l’acquisto e la locazione di immobili.
E’ importante l’arrivo di indicazioni di carattere nazionale, inoltre, perché in questo modo si avranno una serie di parametri omogenei per tutto il Paese, attraverso una procedura che comprenda un sistema di classificazione degli edifici e specifiche metodologie di calcolo legate alle caratteristiche degli edifici.
Con lo strumento della certificazione energetica, invece, i cittadini avranno la possibilità di capire com’è fatto il proprio edificio dal punto di vista dell’isolamento e della coibentazione e in che modo può aiutare a contribuire all’obiettivo del risparmio energetico.
L’attestato di certificazione energetica avrà una durata temporale di 10 anni che non sarà interrotta neanche da eventuali modifiche della normativa che potrebbero interessare, ad esempio, la climatizzazione e l’illuminazione.
Il certificato dovrà essere aggiornato obbligatoriamente solo nel caso in cui l’edificio sia sottoposto ad interventi di ristrutturazione che comportino delle modifiche sostanziali delle prestazioni energetiche, come ad esempio interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile, o la riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti. Negli altri casi sarà facoltativo.