Certificatori energetici, le regioni dettano le regole

Il 1° luglio 2009 scattava l’obbligo di allegare la certificazione energetica dell’immobile in caso di trasferimento della proprietà a titolo oneroso. Tuttavia, ad oggi soltanto quattro regioni – Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna – si sono dotate del regolamento attuativo previsto dalla legge e degli elenchi di certificatori accreditati.
In queste regioni, i requisiti richiesti per diventare certificatore sono simili: bisogna essere in possesso di un titolo di studio specifico come la laurea in architettura, ingegneria, il diploma di geometra o di perito tecnico ed essere iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali. A volte si richiede anche la frequenza obbligatoria di un corso organizzato da un ente accreditato presso la Regione. Per ora i certificatori energetici possono esercitare solo entro i confini della regione in cui sono iscritti.
(fonte: idealista.it – http://www.idealista.it/pagina/boletin)

Certificazione energetica: Dal 1° Ottobre controlli in Lombardia

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Con la crisi economica il risparmio energetico, è diventato ormai un imperativo categorico. Non solo.
Con la legge n. 77 del 24 giugno scorso, il governo ha di fatto anticipato al 1° luglio 2009 la data di entrata in vigore delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” .
Si tratta dell’obbligo di redigere l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) per le unità immobiliari. Tale obbligo è valido solo nel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione totale e ricostruzione di quelli esistenti, e per le ristrutturazioni integrali sopra i 1000 mq.
Per vigilare sul rispetto di questa legge, il 21 settembre a Milano si sono riuniti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Comitato Regionale Notarile Lombardo e il Centro regionale lombardo per lo sviluppo economico, l’energia e la competitività delle piccole imprese.
Quest’ultimo, chiamato anche Cestec, è stato incaricato dalla Regione Lombardia di occuparsi specificatamente della certificazione energetica degli immobili, tramite la sua costola Cened.
Quello che si è deciso è che i notai della regione avranno l’obbligo di trasmettere al Cestec copia degli atti di compravendita ai quali non sia stato allegato l’attestato di certificazione energetica.
Tale decisione sarà operativa dal 1 ottobre 2009, allo scopo di “consentire il controllo sull’effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell’attestato di certificazione energetica, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singoli immobili.

Certificazione energetica: linee guida nazionali

Le tanto attese Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici sono state finalmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 dello scorso 10 luglio, venendo a colmare un vuoto legislativo di oltre 3 anni.
Le Linee guida sono contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, firmato dal Ministro allo Sviluppo Economico Scajola, assieme ai Ministri all’Ambiente Prestigiacomo e alle Infrastrutture Matteoli. Esse fissano a livello nazionale i parametri da seguire per i servizi di certificazione energetica, così come richiesto dalla direttiva 2002/91/CE e fanno seguito al primo dei decreti attuativi del d. lgs 192/05 recentemente emanato, che fissa i criteri da rispettare per certificare il fabbisogno energetico dei nuovi edifici in costruzione e per la ristrutturazione di quelli esistenti.
Hanno lo scopo, tra l’altro, di fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili, utili a valutare la convenienza economica di interventi di riqualificazione energetica da attuare e per l’acquisto e la locazione di immobili.
E’ importante l’arrivo di indicazioni di carattere nazionale, inoltre, perché in questo modo si avranno una serie di parametri omogenei per tutto il Paese, attraverso una procedura che comprenda un sistema di classificazione degli edifici e specifiche metodologie di calcolo legate alle caratteristiche degli edifici.
Con lo strumento della certificazione energetica, invece, i cittadini avranno la possibilità di capire com’è fatto il proprio edificio dal punto di vista dell’isolamento e della coibentazione e in che modo può aiutare a contribuire all’obiettivo del risparmio energetico.
L’attestato di certificazione energetica avrà una durata temporale di 10 anni che non sarà interrotta neanche da eventuali modifiche della normativa che potrebbero interessare, ad esempio, la climatizzazione e l’illuminazione.
Il certificato dovrà essere aggiornato obbligatoriamente solo nel caso in cui l’edificio sia sottoposto ad interventi di ristrutturazione che comportino delle modifiche sostanziali delle prestazioni energetiche, come ad esempio interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile, o la riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti. Negli altri casi sarà facoltativo.

Dal 1° luglio 2009 certificazione energetica obbligatoria

E’ importante precisare che è stato abolito l’obbligo di allegare tale documento all’atto notarile o al contratto di locazione, ma non l’obbligo di redigerlo, che dal 1° luglio 2009 interesserà tutti gli immobili.
Ma quale venditore, non avendo l’obbligo di allegare il certificato all’atto di vendita, provvede a farlo redigere, assumendosi un ulteriore onere economico, se non gli viene specificamente richiesto dall’acquirente?
Consigliamo ai futuri acquirenti di immobili di richiedere sempre la Certificazione Energetica al venditore (se non è stata già richiesta dal notaio), in quanto questa costituisce un ulteriore elemento da acquisire per conoscere il reale valore e la qualità dell’ immobile che si sta acquistando.
Ricordiamo inoltre, che fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, nelle Regioni che non hanno ancora proprie leggi, l’Attestato di Certificazione Energetica è sostituito dall’Attestato di Qualificazione Energetica, redatto dal Direttore dei Lavori e presentato al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
L’edilizia in Europa va verso una svolta sempre più ecologica ed attenta all’ambiente.

SAVONA: CERTIFICAZIONE ENERGETICA, NUOVE NORMATIVE ED ADEMPIMENTI PER GLI AGENTI IMMOBILIARI

Si è tenuto a Savona il convegno promosso dal Collegio provinciale Fiaip presso la struttura del Residence Loano – Village. Oggetto dell’incontro è stato l’approfondimento del D. lgs n° 192 /2005 – Legge Regionale 22/2007 sull’ obbligo della certificazione energetica negli edifici.
In Liguria l’introduzione dell’obbligo della redazione della Certificazione Energetica negli edifici impone infatti di comunicare in modo corretto alle parti quelli che sono gli obblighi di legge in capo al venditore ed i diritti di cui gode l’acquirente con l’applicazione completa della normativa.
Nel corso del convegno sono stati trattati oltre agli aspetti tecnici della certificazione energetica, e i suoi aspetti fiscali quelli amministrativi e l’ iter burocratico. Sono stati affrontati inoltre gli aspetti giuridici, la redazione del preliminare e la redazione del rogito notarile, grazie all’intervento del Collegio del Notariato della provincia di Savona. Il presidente provinciale Fiaip Savona Giuseppe Italiani infine ha fornito ai numerosi presenti aggiornamenti sulla Terza Direttiva Antiriciclaggio D.L. 231 31/11/07.

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