L’USUFRUTTO

L’usufrutto è un diritto che consiste nel poter godere di un bene e dei relativi redditi di proprietà altrui. Non è possibile, però, alterare la destinazione economica del bene, ad esempio: se l’usufrutto ha per oggetto un’area, l’usufruttuario non può costruirvi oppure non può trasformare un giardino in un parcheggio.
Al proprietario del bene resta solo la nuda proprietà, cioè la proprietà spogliata del potere di trarre utilità della cosa.

Durata
L’usufrutto deve essere costituito per un tempo determinato; nel caso non venga pattuito nulla a riguardo, la durata non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
La morte dell’usufruttuario pone fine all’usufrutto, anche se non è stata raggiunta l’eventuale data di scadenza prevista.
Se il diritto di usufrutto spetta a più persone e una di queste muore, il diritto si concentra in capo ai superstiti.
Se usufruttuaria è una persona giuridica, il limite massimo di durata è invece di 30 anni.

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Atto di donazione e sua revoca

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità , una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (art. 769 c.c., Libro Secondo delle Successioni).
L’atto di donazione è un contratto consensuale che si perfeziona nel momento in cui si forma la volontà concorde delle parti. Esso rientra tra gli atti di affidamento condiviso del codice civile.
Il donante deve avere la piena capacità naturale. La donazione, fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
L’azione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale.
Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia.
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro 2 anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

Nel cortile condominiale parcheggi temporanei

Sono molti gli edifici condominiali che posseggono cortili o aree aperte che potrebbero essere destinate a parcheggio ma se il regolamento di condominio non disciplina l’uso di tali aree, ponendo limiti o divieti all’occupazione degli spazi, non resta che ancorarsi all’articolo 1102 del Codice Civile che disciplina l’uso della cosa comune.
Il parcheggio, quindi, deve rimanere temporaneo. Altrimenti, rilevano ancora i giudici, «la condotta del singolo condomino, che parcheggia per lunghi periodi di tempo la sua autovettura nel cortile condominiale, manifesta l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva ed è tale da configurarsi come occupazione stabile, abusiva, in quanto impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune», (Cassazione, sentenza 3640/2004) quindi non è consentito.

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