Caro-affitti: bloccati gli sfratti fino al 31 dicembre

Con un decreto approvato il 26 giugno scorso, il governo ha ritardato al 31 dicembre 2009 il termine per la sospensione delle esecuzioni di sfratto, precedentemente fissato al 30 giugno. Il decreto “milleproroghe”, come è già stato ribattezzato, riguarda i comuni capoluogo di provincia, i comuni confinanti con più di 10.000 abitanti e i centri ad alta tensione abitativa.
Il provvedimento intende arginare un problema sempre più diffuso: secondo i dati elaborati dal ministero dell’interno, nel 2008 sono stati emessi 51.390 provvedimenti di sfratto (+17,14% rispetto al 2007), 138.040 richieste di esecuzione (+26,13%) mentre sono stati eseguiti 24.966 sfratti (+11,25%).

Locazioni: ai proprietari l’onere degli impianti a norma

Fili elettrici scoperti o che si staccano dai muri, prese poco sicure, caldaie obsolete? Quali sono gli strumenti che il locatario ha per tutelarsi contro un proprietario negligente? La norma a cui fare riferimento è la legge 46 del 1990 che pone l’obbligo generico di realizzare gli impianti a regola d’arte, riferita agli edifici costruiti dopo l’entrata in vigore della legge. Per quelli precedenti, invece bastano dei piccoli adeguamenti. Per l’impianto elettrico, ad esempio, il proprietario ha l’obbligo di dotarlo del salva vita (che costa circa 80 euro) e di sostituire le prese esistenti con quelle di sicurezza. L’ente preposto al controllo è il Comune e le sanzioni in caso di inadempimento sono molto salate. Se il proprietario non adempie, il conduttore può richiedere formalmente (con una raccomandata RR) la messa a norma ed eventualmente provvedere egli stesso a farlo decurtando poi la spesa sostenuta dal canone di affitto. L’importante, però, è farsi rilasciare la fattura dall’impiantista, necessaria per potersi poi rivalere sul proprietario. Anche in merito all’obbligo di manutenzione della caldaia l’inquilino può esigere dal proprietario la consegna della relativa documentazione.

Affittare casa on line: la scelta preferita di molti utenti in cerca di una abitazione.

L’utilizzo del World Wide Web (www) per ricercare la soluzione più idonea alle nostre esigenze, da qualche tempo sembra la scelta preferita di molti utenti in cerca di un’ abitazione.
Pagare un mutuo richiede un impegno mensile che a volte supera i mille euro e, con la crisi lavorativa che incombe sugli italiani, l’emergenza casa è sempre tra i problemi quotidiani maggiori.
Le famiglie in difficoltà aumentano, la pressione sui redditi anche e probabilmente tra scegliere di acquistare un immobile e fittarlo molti preferiscono la seconda opzione. E’ a volte di gran lunga più conveniente pagare mensilmente una quota d’affitto che quella per il mutuo, per l’acquisto di alcuni tipi di immobili.
Quando si cerca casa è necessario però non farsi prendere dall’euforia o dall’ansia del momento; di valido aiuto sono certamente le agenzie immobiliari che, dopo aver valutato le carte catastali e giudiziarie, sono pronte a mettere sul mercato le varie offerte senza far incombere in errori l’affittuario.
Sfogliare su internet le varie pagine, con le differenti offerte di locazioni, aiuta a restringere i tempi in un mondo in cui si è presi sempre di più dall’affannosa vita frenetica. Una volta stabilito il prezzo dell’investimento sarà facile ricercare ciò che più è adatto alle nostre esigenze.

Risoluzione di un rapporto locativo per morosità, determinazione del valore della causa

Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2008, n. 1467

In materia di determinazione del valore della causa ai sensi dell’art. 12 c.p.c., nel testo vigente dal 30 aprile 1995, in ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, il valore è rappresentato dall’ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell’attore mira a far cessare anticipatamente.

Il conduttore, se non lascia l’immobile dopo la cessazione del contratto, deve pagare solo l’indennità di occupazione

Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 25 febbraio 2009 n. 4484

Il conduttore rimasto nella detenzione dell’immobile dopo la cessazione del contratto deve pagare l’indennità di occupazione a norma dell’art. 1591 c.c. e non già il canone secondo le scadenze pattuite, perchè, cessato il rapporto di locazione, il protrarsi della detenzione costituisce inadempimento all’obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentito alla legge sospendere gli sfratti.

Da ciò deriva, pertanto, che l’indennità di mora pattuita per il ritardo del pagamento del canone, che trova titolo in una clausola contrattuale, non può essere riconosciuta in favore del locatore in quanto il contratto, e quindi le sue clausole (indipendentemente dalla soggezione di esso alla disciplina dell’equo canone e quindi dalla loro validità), hanno cessato di avere efficacia e la liquidazione del danno da ritardo dell’obbligo di restituzione l’immobile sino all’effettivo rilascio deve essere effettuata in base all’art. 1-bis della legge n. 61 del 1989, anche nell’ipotesi in cui il locatore possa dimostrare l’esistenza di un più grave e rilevante danno.

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