Giovani universitari alla ricerca della stanza perduta, dalla rete i consigli anti-truffa e il risparmio con ”Adotta un nonno”

Casa per studenti

Casa per studenti

Una soluzione conveniente nella ricerca di camere in affitto: una camera presso un anziano

Settembre è il mese della ripresa dei corsi universitari e della ricerca sfrenata di case e camere in affitto da parte degli studenti fuori sede (oltre 350.000, Censis).

Tra gli annunci di offro e cerco stanza in affitto del sito Bakeca.it spiccano alcuni che recitano ”Cerco camera a prezzi modici presso signora anziana in cambio di accompagnamento e aiuto per faccende domestiche”.

È stato denominato ‘Adotta un nonno‘ ed è un trend in crescita tra i giovani universitari che, intervistati a campione tra gli inserzionisti del sito di annunci gratuiti www.bakeca.it, per risparmiare aderirebbero volentieri all’iniziativa che prevede la coabitazione con persone anziane sole per ottenere un canone d’affitto più conveniente, in cambio dell’impegno a sbrigare faccende domestiche e commissioni. Sono infatti diverse le associazioni che si occupano dell’incontro tra domanda e offerta nelle principali città universitarie.

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Panorama di Economia Immobiliare, dati catastali obbligatori nei contratti di locazione

Immobile

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Dal 1° luglio non sarà più possibile registrare contratti di locazione relativi a immobili  non iscritti al catasto

Infatti, in base alle disposizioni previste dal D.L. 78 / 2010, c.d. Manovra correttiva 2010, diventa obbligatoria l’ indicazione dei dati catastali degli immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili, così come per le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, nonchè per i contratti di comodato.

La mancata indicazione dei suddetti dati comporterà il pagamento di una sanzione di importo compresa tra il 120 e il 240 per cento dell’ imposta di registro richiesta per la registrazione del contratto.

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La registrazione del contratto di locazione da oggi si fa on line

contratto Foto by fiscaleweb.com

Niente più code di diverse ore all’ Agenzia delle entrate per la registrazione delle locazioni, adesso è possibile farlo on line e da gennaio direttamente accedento al sito dell’ Agenzia delle Entrate. Questo servizio già attivo da diversi mesi, ha stimato un incremento delle pratiche del 9,8%. Dal proprio computer, si possono comodamente registrare i contratti, compilare online i campi relativi al conduttore, al locatore, all’immobile e al canone di locazione, non dovendo più utilizzare l’F23 cartaceo. La procedura è semplice e veloce, bastano solo pochi click. Devi solo cliccare su un pulsante per calcolare le imposte dovute, inserire le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale l’Agenzia addebiterà l’importo e il codice Pin per confermare l’operazione.

Tetto al 4%, le banche tentennano

Otto mesi fa entrava in vigore il D.lg. anti-crisi che, tra le altre cose, introduceva un tetto massimo del 4% da applicare ai mutui a tasso variabile contratti entro il 31 ottobre 2008. La norma vieta quindi alle banche di applicare tassi di interesse superiori a questo tetto e di restituire alle famiglie l’eccedenza eventualmente pagata. Questo in teoria, perché nella pratica molti mutuatari lamentano il mancato versamento del contributo; chi invece ha avuto la fortuna di vederselo accreditare, accusa la mancanza di trasparenza circa i calcoli effettuati per misurarne l’importo. In alcuni casi, poi, l’accredito è avvenuto con valuta corrente, mentre il D.lg. prevede che questo sia retrodatato al giorno dell’effettivo versamento della rata del mutuo.

Atto di donazione e sua revoca

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità , una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (art. 769 c.c., Libro Secondo delle Successioni).
L’atto di donazione è un contratto consensuale che si perfeziona nel momento in cui si forma la volontà concorde delle parti. Esso rientra tra gli atti di affidamento condiviso del codice civile.
Il donante deve avere la piena capacità naturale. La donazione, fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
L’azione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale.
Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia.
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro 2 anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

Preliminare di compravendita (compromesso)

Il “preliminare di compravendita” è per lo più conosciuto come “compromesso”. Come la proposta irrevocabile, neppure il compromesso rappresenta un passaggio obbligatorio infatti, qualora intercorra assoluta fiducia tra le due parti, si potrebbe passare direttamente al rogito e al perfezionamento della compravendita.
Al momento del compromesso viene, in effetti, vagliato ogni minimo dettaglio della compravendita e tutto il preliminare viene poi riportato passo dopo passo nel rogito; anche se il compromesso non determina il passaggio di proprietà vero e proprio, fa sorgere comunque da entrambe le parti l’obbligo di arrivare alla stipula del contratto definitivo. Il giorno della stesura del preliminare verrà concordata l’esistenza e l’entità della caparra, sia essa penitenziale o confirmatoria. Prima di passare alla stesura del contratto bisogna dunque aver chiarito tutto, anche solo verbalmente, il prezzo dell’immobile, la modalità di pagamento, i confini e le pertinenze della casa e la data dell’atto di compravendita vero e proprio, il cosiddetto rogito. Quest’ultimo punto è particolarmente importante perché nell’intervallo tra compromesso e rogito bisogna avere il tempo, qualora sia necessario, di sottoscrivere il mutuo.

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