Dalla tassazione sugli immobili 43,2 mld di gettito.

Casa e Fisco

Casa e Fisco

E’ 43,2 mld di gettito il dato riferito al 2008 (ultimo dato disponibile) relativo ai tributi gravanti sui cespiti immobiliari.

Il 62,8% di questo importo (pari a 27,1 mld di euro) va nelle casse dello Stato centrale, il 34,6% ai Comuni (pari a 14,9 mld di euro), il 2,5% alle Province (1,06 mld di euro) e il rimanente 0,10% alle Regioni (46 milioni di euro).

Nonostante l’ abolizione sulla prima casa, l’ Ici rimane ancora l’ imposta più pesante: nel 2008 ha garantito ai Sindaci entrate per quasi 10 mld di euro.

Complessivamente, sono 15 le imposizioni fiscali sulle case, i negozi e i fabbricati industriali, artigianali e commerciali presenti nel Paese.

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Un quinto della pensione sacrificato per il mutuo dei figli…

Se i figli non riescono a pagare le rate del mutuo, i genitori sacrificano la loro pensione. Così in Veneto, nel solo mese di luglio 2009, sono stati 382 i pensionati che hanno chiesto all’Inps di trattenere un quinto della pensione mensile per girarlo alla banca presso cui il figlio ha acceso il mutuo.
In pratica, il pensionato chiede un prestito alla banca e l’Inps paga le rate trattenendole dall’assegno mensile. Queste possono raggiungere l’importo massimo di un quinto della pensione, per una durata contrattuale non superiore ai 10 anni.

Agevolazioni fiscali: più tempo per chi ristruttura casa

La nuova finanziaria ha prorogato al 2012 l’agevolazione fiscale concessa a chi ristruttura la propria abitazione; la detrazione irpef del 36%, applicabile a una spesa massima di € 48.000, interessa i lavori di manutenzione straordinaria, gli interventi di ristrutturazione edilizia e le opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche, alla sicurezza domestica e al risparmio energetico. Estesa di un anno anche la possibilità di ottenere l’incentivo sull’acquisto di una casa completamente ristrutturata da un’impresa edile, a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31/12/2012 ed il rogito concluso entro il 30/06/2013. Infine, viene prorogata di 3 anni l’IVA agevolata al 10% sui lavori di recupero edilizio.

Imposte da pagare per acquisto prima casa

Quando si acquista una casa, a seconda che il venditore sia un privato o un soggetto IVA (es. costruttore), bisogna versare le imposte di registro (IVA soggetti con partita IVA) e le imposte ipotecarie e catastali.
Se non siamo un soggetto IVA le imposte da pagare sono:
• Imposta di registro, 7%;
• Imposta ipotecaria, 2%;
• Imposta catastale, 1%.

Se il venditore è un soggetto IVA che opera nel settore dell’edilizia, chi compra un immobile non di lusso, dovrà pagare:
• IVA al 10%;
• Imposta di registro in misura fissa € 168,00;
• imposta ipotecaria in misura fissa € 168,00;
• imposta catastale in misura fissa € 168,00.

L’imposta proporzionale di registro si applica sul valore dell’immobile dichiarato nell’atto e viene versata insieme all’imposta ipotecaria e catastale dal notaio al momento della registrazione.
Se si è indicato un valore inferiore a quello effettivamente determinato su base catastale dall’ufficio, lo stesso potrà provvedere alla rettifica ed intimare il contribuente a versare la differenza comprensiva di sanzioni e interessi.
Il valore catastale si determina moltiplicando la rendita catastale aggiornata ai seguenti coefficienti:
• 110, per prima casa;
• 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi A, B, C (escluse le categorie A/10, C/1) e D;
• 60, per i fabbricati della categorie A/10 (uffici e studi privati);
• 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E

Detrazioni Irpef del 55% per risparmio energetico

Con il cosiddetto pacchetto anticrisi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello da inviare esclusivamente per via telematica per poter usufruire delle detrazioni Irpef del 55% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Gli interventi ammessi ad usufruire dell’agevolazione rimangono invariati rispetto a quanto introdotto dalla Finanziaria del 2007 mentre la ripartizione delle detrazioni, come è noto, potrà avvenire unicamente in 5 rate annuali di pari importo.
L’aspetto più interessante che emerge dal provvedimento del direttore dell’Agenzia pubblicato il 6 maggio 2009, è che, per coloro che inizieranno e termineranno i lavori in questo anno 2009, la procedura resterà invariata.
Pertanto la comunicazione dovrà essere inviata unicamente dai contribuenti che effettueranno le spese in 2 o più periodi d’imposta differenti, entro e non oltre il 31 marzo successivo al periodo d’imposta in cui sono state effettuate le spese.
Supponiamo di iniziare un intervento sull’involucro di un edificio esistente per migliorarne l’efficienza energetica. Se i lavori termineranno prima del 31/12/2009 non sarà necessario presentare alcuna comunicazione. Lo stesso dovrà avvenire se i lavori si concluderanno dopo tale data ma le spese, effettuate unicamente mediante bonifico, saranno sostenute solo nel 2009.
Se, viceversa, i lavori o le spese si protrarranno oltre, la comunicazione andrà presentata entro il 31 marzo 2010.
Il provvedimento pubblicato contiene anche le modalità di trasmissione all’Agenzia dei dati in possesso dell’Enea.
In tutti i casi, infatti, permane invariato l’obbligo, da parte dei contribuenti, di inviare all’Enea, attraverso il suo sito, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, la documentazione relativa agli interventi effettuati.
A tale proposito ricordiamo che dal 30 aprile è on-line il nuovo sito dell’Enea dal quale il contribuente, o il tecnico da lui incaricato, potrà usufruire del supporto tecnico necessario per seguire correttamente la procedura di invio.

Scadenze fiscali luglio 2009 per soggetti iscritti alla Camera di Commercio

I soggetti iscritti alla Camera di Commercio cui si applicano gli studi di settore devono effettuare il versamento relativo al diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza; il pagamento va effettuato tramite F24 telematico per i titolari di partita IVA.
I soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2009 dovranno effettuare tramite F24 telematico i seguenti versamenti:

1) Versamento Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione.

2) Versamento Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione.

3) Versamento Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione.

4) Versamento IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione.

5) Versamento della eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi corrispettivi.

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L’area destinata a verde pubblico sfugge all’Ici

La Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25672 del 24 ottobre 2008, è intervenuta (ndr ancora una volta) sulla questione Ici, che tanti dubbi sta creando nelle persone.
In questo caso si è espressa sull’applicabilità dell’imposta comunale sugli immobili ad un’area di proprietà privata, gravata dal vincolo di destinazione a verde pubblico attrezzato.
Nel caso “il Piano regolatore generale del Comune stabilisca che un’area è destinata a verde pubblico attrezzato, questa prescrizione urbanistica impedisce al privato di poter edificare.
Dunque, l’area non è soggetta al pagamento dell’Ici anche se l’edificabilità è prevista dallo strumento urbanistico.”
La Corte di Cassazione è arrivata quindi alla conclusione che, sia pure ai fini di determinare l’indennità di esproprio, stante la destinazione di Prg a verde pubblico attrezzato, “è preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione (Cassazione, sentenze 24585/06, 7258/01 e 2272/99) e le trasformazioni, se previste, sono concepite solo al fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi”.

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