Locazione agli stranieri

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Sulla Gazzetta Ufficiale è stato indicato quanto stabilisce la Legge circa la locazione degli immobili a gli extracomunitari. Quanto emerge dalla Legge è che ogni proprietario può star tranquillo, l’ importante è verificare se al momento della stipula del contratto, o del rinnovo hanno il permesso di soggiorno, anche se poi questo è destinato a scadere mentre la locazione è in corso. Basta quindi fare una verifica al momento della firma del contratto. Con la formulazione precedente, infatti, il problema che si presentava era quello del rapporto fra durata dei contratti di locazione e durata dei permessi di soggiorno. La nuova formulazione della norma chiarisce ora che con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni sarà punito chiunque al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio o in locazione, un ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.

La registrazione del contratto di locazione da oggi si fa on line

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Niente più code di diverse ore all’ Agenzia delle entrate per la registrazione delle locazioni, adesso è possibile farlo e da gennaio direttamente accedento al sito dell’ Agenzia delle Entrate. Questo servizio già attivo da diversi mesi, ha stimato un incremento delle pratiche del 9,8%. Dal proprio computer, si possono comodamente registrare i contratti, compilare online i campi relativi al conduttore, al locatore, all’ e al canone di , non dovendo più utilizzare l’F23 cartaceo. La procedura è semplice e veloce, bastano solo pochi click. Devi solo cliccare su un pulsante per calcolare le imposte dovute, inserire le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale l’Agenzia addebiterà l’importo e il codice Pin per confermare l’operazione.

Calcolo irpef sulla seconda casa: fonte di reddito

Quando la seconda è fonte di reddito viene sottoposta a un regime di tassazione che varia a seconda della tipologia contrattuale adottata per la locazione. Ecco le varie possibilità previste dalla legge: se l’ è locato ad equo canone il reddito da assoggettare all’Irpef è quello derivante dal canone di locazione calcolato su base annuale, ridotto del 15% a titolo forfetario (-25% per fabbricati a Venezia o in Laguna); se l’ è locato in libero mercato il reddito è dato dal valore massimo tra la rendita catastale rivalutata e il canone di locazione (aggiornato Istat) ridotto del 15%; in caso di canone convenzionale – determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini, il reddito da assoggettare all’Irpef è ridotto del 30% se il fabbricato è situato in comuni ad alta densità abitativa (legge n. 61 del 21 feb. 1989).
Per usufruire dell’ulteriore riduzione del 30%, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro rb del modello unico o quadro b del 730) gli estremi di registrazione del di locazione, l’anno di presentazione della denuncia dell’ ai fini dell’Ici e il Comune in cui l’ è situato. (fonte: idealista.it – http://www.idealista.it/pagina/boletin)

Agenzia Uni da una mano agli studenti in cerca di un alloggio

Inaugurata nel mese di luglio, agenzia Uni è l’ufficio del Comune di pensato per aiutare gli studenti, soprattutto fuori sede, a trovare un alloggio in città, contrastando così anche il fenomeno del mercato nero. L’agenzia di piazzale Dateo offre sostegno gratuito agli studenti, li mette in contatto con i locatori ed offre loro assistenza legale e finanziaria. Fino ad ora, l’ufficio ha già fatto incontrare 150 proprietari con altrettanti studenti ed ha chiuso cinque contratti.

Mutuo o affitto? Oggi comprare conviene di più!

Il mutuo è più conveniente dell’affitto; è quanto emerge dall’ultima indagine di mutuionline che ha confrontato il costo dell’affitto con quello dell’acquisto di un nella periferia di Roma e di , ipotizzando un mutuo al 100% o all’80%, con diverse soluzioni di tasso e di durata. Esempio, a l’affitto di un valutato € 106.000 costerebbe € 700/mese, mentre la rata di un mutuo al 100% andrebbe da un minimo di € 404 per un variabile a 30 anni, fino a un massimo di € 723 per un fisso a 20 anni. A parte la convenienza della rata rispetto al canone, il mutuo consente di accedere alla proprietà dell’, mentre invece l’affitto è una spesa pura a fronte della quale la famiglia non accumula alcun valore.

Caro-affitti: bloccati gli sfratti fino al 31 dicembre

Con un decreto approvato il 26 giugno scorso, il governo ha ritardato al 31 dicembre 2009 il termine per la sospensione delle esecuzioni di sfratto, precedentemente fissato al 30 giugno. Il decreto “milleproroghe”, come è già stato ribattezzato, riguarda i comuni capoluogo di provincia, i comuni confinanti con più di 10.000 abitanti e i centri ad alta tensione abitativa.
Il provvedimento intende arginare un problema sempre più diffuso: secondo i dati elaborati dal ministero dell’interno, nel 2008 sono stati emessi 51.390 provvedimenti di sfratto (+17,14% rispetto al 2007), 138.040 richieste di esecuzione (+26,13%) mentre sono stati eseguiti 24.966 sfratti (+11,25%).

Affittare casa on line: la scelta preferita di molti utenti in cerca di una abitazione.

L’utilizzo del World Wide Web (www) per ricercare la soluzione più idonea alle nostre esigenze, da qualche tempo sembra la scelta preferita di molti utenti in cerca di un’ abitazione.
Pagare un mutuo richiede un impegno mensile che a volte supera i mille euro e, con la crisi lavorativa che incombe sugli italiani, l’emergenza è sempre tra i problemi quotidiani maggiori.
Le famiglie in difficoltà aumentano, la pressione sui redditi anche e probabilmente tra scegliere di acquistare un e fittarlo molti preferiscono la seconda opzione. E’ a volte di gran lunga più conveniente pagare mensilmente una quota d’ che quella per il mutuo, per l’acquisto di alcuni tipi di immobili.
Quando si cerca è necessario però non farsi prendere dall’euforia o dall’ansia del momento; di valido aiuto sono certamente le agenzie immobiliari che, dopo aver valutato le carte catastali e giudiziarie, sono pronte a mettere sul mercato le varie offerte senza far incombere in errori l’affittuario.
Sfogliare su internet le varie pagine, con le differenti offerte di locazioni, aiuta a restringere i tempi in un mondo in cui si è presi sempre di più dall’affannosa vita frenetica. Una volta stabilito il prezzo dell’investimento sarà facile ricercare ciò che più è adatto alle nostre esigenze.

Distinzione tra locazione e comodato di un immobile

Trib. Roma Sezione VI, sentenza del 5 marzo 2009

La distinzione tra locazione e comodato attiene al contenuto dell’obbligazione del titolare del diritto di godimento: nel comodato, infatti, l’obbligazione del comodatario ha per oggetto una prestazione di diligenza e di restituzione, mentre nella locazione la prestazione del , oltre a questi stessi comportamenti, ha come oggetto principale la corresponsione del corrispettivo.

Successione nel contratto di locazione, convivenza con il conduttore defunto

Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2008, n. 3251

La convivenza con il defunto, cui, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978, è subordinata la nel di locazione di immobile adibito ad uso di abitazione, costituisce una situazione complessa caratterizzata da una convivenza «stabile ed abituale» da una «comunanza di vita» preesistente al decesso, non riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito nell’abitazione locata soltanto per ragioni transitorie.
(E proprio sulla base di tale principio la Corte ha correttamente escluso che potesse riscontrarsi una pregressa abituale convivenza tra l’anziana nonna ed il nipote trasferitosi nell’abitazione da questa condotta in locazione per assisterla.)

Il comproprietario può agire per la risoluzione del contratto di locazione a patto vi sia accordo tra i comproprietari

Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2399

In tema di tutela del diritto di comproprietà vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui ciascuno di essi è legittimato ad agire contro chi vanti diritti di godimento sul bene, attesa la comunanza di interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di ciascuno all’iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari, nel qual caso è necessario il preventivo intervento dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1105 c.c.

E’ noto, del resto, che il singolo condomino può locare la cosa comune senza necessità di espresso assenso degli altri condomini trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione che si presume fino a prova contraria compiuto nell’interesse di tutti e può del pari domandare la risoluzione del contratto senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini.

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