Distinzione tra locazione e comodato di un immobile

Trib. Roma Sezione VI, sentenza del 5 marzo 2009

La distinzione tra locazione e comodato attiene al contenuto dell’obbligazione del titolare del diritto di godimento: nel comodato, infatti, l’obbligazione del comodatario ha per oggetto una prestazione di diligenza e di restituzione, mentre nella locazione la prestazione del conduttore, oltre a questi stessi comportamenti, ha come oggetto principale la corresponsione del corrispettivo.

Successione nel contratto di locazione, convivenza con il conduttore defunto

Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2008, n. 3251

La convivenza con il conduttore defunto, cui, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978, è subordinata la successione nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso di abitazione, costituisce una situazione complessa caratterizzata da una convivenza «stabile ed abituale» da una «comunanza di vita» preesistente al decesso, non riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito nell’abitazione locata soltanto per ragioni transitorie.
(E proprio sulla base di tale principio la Corte ha correttamente escluso che potesse riscontrarsi una pregressa abituale convivenza tra l’anziana nonna ed il nipote trasferitosi nell’abitazione da questa condotta in locazione per assisterla.)

Il comproprietario può agire per la risoluzione del contratto di locazione a patto vi sia accordo tra i comproprietari

Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2399

In tema di tutela del diritto di comproprietà vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui ciascuno di essi è legittimato ad agire contro chi vanti diritti di godimento sul bene, attesa la comunanza di interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di ciascuno all’iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari, nel qual caso è necessario il preventivo intervento dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1105 c.c.

E’ noto, del resto, che il singolo condomino può locare la cosa comune senza necessità di espresso assenso degli altri condomini trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione che si presume fino a prova contraria compiuto nell’interesse di tutti e può del pari domandare la risoluzione del contratto senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini.

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Risoluzione di un rapporto locativo per morosità, determinazione del valore della causa

Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2008, n. 1467

In materia di determinazione del valore della causa ai sensi dell’art. 12 c.p.c., nel testo vigente dal 30 aprile 1995, in ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, il valore è rappresentato dall’ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell’attore mira a far cessare anticipatamente.

Il conduttore, se non lascia l’immobile dopo la cessazione del contratto, deve pagare solo l’indennità di occupazione

Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 25 febbraio 2009 n. 4484

Il conduttore rimasto nella detenzione dell’immobile dopo la cessazione del contratto deve pagare l’indennità di occupazione a norma dell’art. 1591 c.c. e non già il canone secondo le scadenze pattuite, perchè, cessato il rapporto di locazione, il protrarsi della detenzione costituisce inadempimento all’obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentito alla legge sospendere gli sfratti.

Da ciò deriva, pertanto, che l’indennità di mora pattuita per il ritardo del pagamento del canone, che trova titolo in una clausola contrattuale, non può essere riconosciuta in favore del locatore in quanto il contratto, e quindi le sue clausole (indipendentemente dalla soggezione di esso alla disciplina dell’equo canone e quindi dalla loro validità), hanno cessato di avere efficacia e la liquidazione del danno da ritardo dell’obbligo di restituzione l’immobile sino all’effettivo rilascio deve essere effettuata in base all’art. 1-bis della legge n. 61 del 1989, anche nell’ipotesi in cui il locatore possa dimostrare l’esistenza di un più grave e rilevante danno.

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