A che punto è il piano casa?

Risale al mese di marzo l’accordo quadro stato-regioni sugli interventi di riqualificazione edilizia. Nell’intesa il stabiliva alcune limitazioni, come il divieto di intervenire nei centri storici, mentre lasciava alle regioni la possibilità di porre ulteriori paletti agli interventi in zone di pregio culturale, paesaggistico o ambientale. Ad oggi, sono undici le regioni che hanno approvato un loro piano-: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, , Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, alle quali si aggiunge la provincia autonoma di Bolzano. Mancano quindi all’appello Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sicilia e Sardegna, mentre la provincia autonoma di Trento non ha aderito all’accordo.
(fonte: idealista.it – http://www.idealista.it/pagina/boletin)

Milano: le 11 zone off limits per gli ampliamenti

Il Comune di ha presentato l’elenco delle zone che non verranno toccate dagli effetti del del per aiutare il settore edile.
Sono 11 le aree dove ampliare la metratura non sarà consentito. Nella delibera vengono tutelati il quartiere Cimiano, il Villaggio dei Giornalisti, l’area nei pressi di Via Porpora, i Quartieri Pisacane, Aspari, Lincoln, Postelegrafonica e Qt8. Inoltre l’area nei pressi di Via Washington, la zona del Sarto e il Borgo Pirelli. In questo modo il comune intende proteggere gli ambiti storici e paesaggistici più importanti di . Per le aree menzionate saranno possibili soltanto opere di recupero edilizio.

Agevolazioni fiscali: più tempo per chi ristruttura casa

La nuova finanziaria ha prorogato al 2012 l’agevolazione fiscale concessa a chi ristruttura la propria abitazione; la del 36%, applicabile a una spesa massima di € 48.000, interessa i lavori di manutenzione straordinaria, gli interventi di ristrutturazione edilizia e le opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche, alla sicurezza domestica e al risparmio energetico. Estesa di un anno anche la possibilità di ottenere l’incentivo sull’acquisto di una completamente ristrutturata da un’impresa edile, a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31/12/2012 ed il rogito concluso entro il 30/06/2013. Infine, viene prorogata di 3 anni l’IVA agevolata al 10% sui lavori di recupero edilizio.

Esenzione Ici e pertinenze

Come è noto, gli che sono adibiti ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell’Ici (Imposta Comunale sugli ) dal 2008 e già dal 2007 godevano di un’aliquota ridotta.
Queste vanno, naturalmente, estese anche alle pertinenze, cioè quegli che l’art. 817 del definisce come le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Si tratta, di solito, di come box auto, cantine e soffitte che hanno funzione accessoria rispetto alla .
Alcuni Comuni hanno adottato dei Regolamenti Ici che limitano l’estensione delle ad una sola pertinenza.
Una sentenza della Corte di Cassazione affermava che le aree pertinenziali non sono soggette ad autonoma tassazione, in quanto sono la cui natura è giustificata in funzione del ruolo di ornamento ed accessorio di un’altra e non ha alcun significato il fatto che siano individuate catastalmente in maniera autonoma.

Piano Casa: legge in Val d’Aosta

Si conclude anche in Val d’Aosta l’iter legislativo per l’approvazione del . Mentre, a livello nazionale, il ha emanato una legge sul riguardante soltanto l’housing sociale, per quello che riguarda gli ampliamenti volumetrici da tempo promessi ai privati cittadini, sono le Regioni che stanno di volta in volta emanando le proprie normative locali.
E’ il momento della Val d’Aosta che ha approvato il proprio disegno di legge in materia di Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio regionale in Consiglio Regionale.
Il testo di legge prevede che gli che abbiano ottenuto un titolo abitativo edilizio entro il 2008 possano procedere alla richiesta di ampliamenti volumetrici fino al 20% dell’esistente. La demolizione e ricostruzione degli , con ampliamento del 35% se realizzati con criteri di edilizia sostenibile, sarà possibile per gli edificati prima del 31 dicembre 1989. Se gli interventi riguarderanno interi quartieri da riqualificare dal punto di vista energetico, idrico e costruttivo, il premio di cubatura potrà arrivare al 45%. In questo, caso, però, non sarà sufficiente l’iniziativa privata ma bisognerà concordare gli interventi con le pubbliche amministrazioni o inserirli all’interno di un Piano urbanistico di dettaglio (PUD).
Vista la vocazione turistica della Regione, saranno permessi ampliamenti delle superfici fino al 40% anche per gli alberghi, in deroga alla urbanistica locale. Il Piano ha lo scopo di rispondere alle esigenze abitative delle famiglie, di rilanciare l’edilizia, di valorizzare il patrimonio architettonico esistente, di migliorare l’efficienza energetica degli attraverso l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’utilizzo di criteri costruttivi all’insegna della sostenibilità ed, infine, di semplificare le procedure burocratiche ed amministrative per l’ottenimento dei permessi.
Polemiche ci sono state da parte dell’opposizione locale, in quanto alcuni esponenti hanno ritenuto che l’adesione di una Regione come la Val d’Aosta, a statuto speciale, ad orientamenti generali dettati a livello nazionale, possa nuocere alle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio locale.

Piano Casa: legge in Puglia

Varata anche in Puglia, con l’approvazione del disegno di legge in Consiglio Regionale, la legge per il Piano .
Dopo la Toscana e la , la Puglia è la prima Regione meridionale che vede approvato in via definitiva il disegno di legge sul Piano .
Quello approvato il 24 luglio in Consiglio Regionale, Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale, è un Piano che consentirà interventi edilizi utili per risolvere il problema di molti cittadini ma in maniera rispettosa dell’ambiente, tanto da essersi guadagnato l’approvazione di Legambiente.
Gli emendamenti accolti sono stati solo tre; il primo riguardava il divieto di ampliare gli ubicati in aree vincolate dal punto di vista paesaggistico. Gli ampliamenti diventano ora possibili, a patto però che i Comuni redigano un apposito regolamento in materia; il secondo riguardava i parcheggi: i proprietari che non saranno in grado di soddisfare i parametri richiesti di superfici a parcheggio per mancanza di spazio, dovranno corrispondere al Comune la somma corrispondente alla realizzazione di nuovi posti auto. Il Comune impiegherà queste risorse pecuniarie per la costruzione di parcheggi o per altre soluzioni riguardanti la mobilità urbana; il terzo riguardava gli fatiscenti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica, che potranno essere demoliti e ricostruiti con un aumento di cubatura del 35%.
Il Piano pugliese permette aumenti volumetrici del 20% non solo per monofamiliari, ma anche bi, tri e quadrifamiliari, purchè con un massimo di mq 200 e nel rispetto delle distanze e delle altezze massime consentite.
E’ ammessa la demolizione con ricostruzione aumentata del 35% se la costruzione verrà eseguita nel rispetto dei principi dell’edilizia ecosostenibile. Da questo tipo di intervento risultano però escluse le aree di prestigio paesaggistico o storico-culturale.
Gli interventi potranno interessare soltanto destinati almeno per il 75% alla destinazione residenziale. Infatti, nonostante le pressioni di costruttori ed industriali, permane il divieto di ampliare capannoni agricoli ed industriali, anche dopo un’eventuale cambio di destinazione d’uso.
I comuni potranno indicare localmente delle limitazioni rispetto alle prescrizioni della legge regionale ma anche il superamento di limiti di distanze ed altezze.
In nome della semplificazione burocratica, gli interventi potranno essere realizzati non solo con Permesso di Costruire, ma anche con DIA.
Dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l’entrata in vigore della legge, gli interessati avranno 24 mesi di tempo per richiedere gli interventi.

Piano Casa: legge in Lombardia

Approvato dal Consiglio Regionale della il testo di legge del . Dopo due rinvii, il Consiglio Regionale della ha definitivamente approvato il testo di legge sul (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Regione ) che, dopo l’approvazione in Giunta, era stato sottoposto a numerose proposte di emendamenti.
Le proposte di modifica avevano lo scopo, soprattutto, di impedire che gli ampliamenti potessero interessare ubicati in parchi e centri storici e che portassero al consumo di nuovo suolo.
Tra gli emendamenti presentati dagli ambientalisti, in particolare, uno parte dal giudicare troppo vaga la definizione di non coerenti con le caratteristiche storico architettoniche, attribuita ad ricadenti nei centri storici che rientreranno nell’ambito di applicazione della norma.
La principale novità del testo lombardo è costituita dal fatto che essa sarà applicabile anche agli parzialmente residenziali, oppure a quelli non residenziali ma ubicati in aree a prevalente destinazione residenziale.
Nel piano sono previsti anche degli interventi che saranno destinati alla riqualificazione di aree per l’edilizia economica e popolare.
Le altezze ammesse non potranno essere superiori al valore maggiore tra quelli esistenti e quelli previsti dalla strumentazione urbanistica.
La legge si applicherà a partire dal 16 ottobre e da quel termine si avrà tempo 18 mesi per presentare una Denuncia di inizio attività o 24 mesi per presentare un Permesso di Costruire.
I comuni dovranno stabilire nei prossimi mesi una eventuale riduzione degli oneri concessori ma, se la decisione non arriverà entro il 15 ottobre 2009, si applicherà una riduzione del 30% del costo di costruzione.
Inoltre i comuni potranno escludere dall’applicazione della legge quelle parti di territorio che per loro peculiarità storiche o ambientali, risulterebbero danneggiate dalla sua applicazione.
Le associazioni di categoria hanno espresso soddisfazione per l’approvazione della legge, che potrà avere una ricaduta economica positiva sul settore delle imprese edilizie e rilanciare l’occupazione.

Perdita delle agevolazioni acquisto prima casa

L’acquirente decade dalle quando:
• le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto siano false;
• non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l’ oggetto dell’acquisto;
• vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro 1 anno non si proceda al riacquisto di un altro da adibire a propria abitazione principale.
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero dell’imposta nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta, oltre gli interessi di mora.

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Requisiti per agevolazioni acquisto prima casa

I requisiti per ottenere le agevolazione per l’acquisto della prima riguardano:

• natura dell’ acquistato: l’ non deve appartenere alle categorie di lusso;
• ubicazione dell’ acquistato:
a) l’ deve essere ubicato nel comune di residenza dell’acquirente;
b) oppure nel comune in cui, entro 18 mesi, l’acquirente stabilirà la propria residenza;
c) nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività se diverso dalla residenza;
d) nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro;
e) nel caso in cui l’acquirente sia un cittadino italiano residente all’estero.

L’USUFRUTTO

L’usufrutto è un diritto che consiste nel poter godere di un bene e dei relativi redditi di proprietà altrui. Non è possibile, però, alterare la destinazione economica del bene, ad esempio: se l’usufrutto ha per oggetto un’area, l’usufruttuario non può costruirvi oppure non può trasformare un giardino in un parcheggio.
Al proprietario del bene resta solo la nuda proprietà, cioè la proprietà spogliata del potere di trarre utilità della cosa.

Durata
L’usufrutto deve essere costituito per un tempo determinato; nel caso non venga pattuito nulla a riguardo, la durata non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
La morte dell’usufruttuario pone fine all’usufrutto, anche se non è stata raggiunta l’eventuale data di scadenza prevista.
Se il diritto di usufrutto spetta a più persone e una di queste muore, il diritto si concentra in capo ai superstiti.
Se usufruttuaria è una persona giuridica, il limite massimo di durata è invece di 30 anni.

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