Preliminare di compravendita (compromesso)

Il “preliminare di compravendita” è per lo più conosciuto come “compromesso”. Come la proposta irrevocabile, neppure il compromesso rappresenta un passaggio obbligatorio infatti, qualora intercorra assoluta fiducia tra le due parti, si potrebbe passare direttamente al rogito e al perfezionamento della compravendita.
Al momento del compromesso viene, in effetti, vagliato ogni minimo dettaglio della compravendita e tutto il preliminare viene poi riportato passo dopo passo nel rogito; anche se il compromesso non determina il passaggio di proprietà vero e proprio, fa sorgere comunque da entrambe le parti l’obbligo di arrivare alla stipula del contratto definitivo. Il giorno della stesura del preliminare verrà concordata l’esistenza e l’entità della caparra, sia essa penitenziale o confirmatoria. Prima di passare alla stesura del contratto bisogna dunque aver chiarito tutto, anche solo verbalmente, il prezzo dell’immobile, la modalità di pagamento, i confini e le pertinenze della casa e la data dell’atto di compravendita vero e proprio, il cosiddetto rogito. Quest’ultimo punto è particolarmente importante perché nell’intervallo tra compromesso e rogito bisogna avere il tempo, qualora sia necessario, di sottoscrivere il mutuo.

Sconto fiscale anche sul preliminare dell’intermediazione immobiliare

Sì alla detrazione Irpef sul compenso corrisposto all’agenzia prima del rogito se segue la stipula definitiva. Sconto d’imposta del 19% per le spese connesse al servizio di intermediazione immobiliare relativo all’acquisto dell’abitazione principale anche se è stato stipulato soltanto il contratto preliminare di compravendita e manca ancora il rogito notarile.

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