Successione nel contratto di locazione, convivenza con il conduttore defunto

Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2008, n. 3251

La convivenza con il conduttore defunto, cui, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978, è subordinata la successione nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso di abitazione, costituisce una situazione complessa caratterizzata da una convivenza «stabile ed abituale» da una «comunanza di vita» preesistente al decesso, non riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito nell’abitazione locata soltanto per ragioni transitorie.
(E proprio sulla base di tale principio la Corte ha correttamente escluso che potesse riscontrarsi una pregressa abituale convivenza tra l’anziana nonna ed il nipote trasferitosi nell’abitazione da questa condotta in locazione per assisterla.)

Imposta di successione:dichiarazione di immobile acquisito per usucapione

Un bene immobile pervenuto al defunto a titolo di usucapione è da considerare ricompreso nell’asse ereditario, anche in assenza di una sentenza accertativa del diritto acquisito. Pertanto, gli eredi o i legatari devono indicare nella dichiarazione di successione i dati identificativi del bene, precisando che l’acquisto è avvenuto per usucapione.

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